Il lavoro cosiddetto interinale sbarca in Italia negli anni '90, con un po di ritardo rispetto al resto d'Europa che già conosceva ed utilizzava questa forma di reclutamento di manodopera; in Germania infatti  i Tedeschi la chiamano "leasing di mandopera" mentre in Francia così come in Spagna si parla di "lavoro in affitto"e del resto ci riferiamo alla possibilità per le aziende di rivolgersi ad agenzie autorizzate regolarmente iscritte all'albo per il reclutamento di personale da inserire nella propria azienda in via temporanea.

La Legislazione Italiana attualmente fa riferimento alla Legge N°196 del giugno del 1997 e alle successive modifiche introdotte nel dicembre del 1999 con la legge n° 188, per la regolamentazione della fornitura del Lavoro temporaneo.

Le figure conivolte nel rapporto lavorativo sono tre, l'azienda che necessita per un periodo di personale ulteriore rispetto a quello presente, il lavoratore in cerca di occupazione e l'agenzia per la somministrazione di lavoro temporaneo. E' quest'ultima ad assumere il lavoratore che ad essa farà riferimento per tutti gli oneri previsti dal contratto; ulteriore accordo sussiste fra l'azienda utilizzatrice e l'agenzia fornitrice che dall'azienda riceve l'incarico di trovare il personale di cui necessita. E' dunque una figura di raccordo quella dell'agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo, che diventa il punto di incontro di domanda ed offerta di lavoro gestendo di questa relazione interamente la struttura formale.

Qualsiasi lavoratore, indipendentemente dalla qualifica professionale o dalla propria presenza o meno nelle liste di mobilità può proporsi come lavoratore interinale, con la possibilità di prestare la propria opera per la casistica contemplata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Se dunque è possibile essere impiegato come interinale per ricoprire temporaneamente figure non ancora presenti in azienda o non sufficenti in quel momento o come sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, ci sono dei casi nei quali la legge non consente il ricorso ai lavoratori interinali, vediamo quali sono: la sostituzione di un lavoratore che esercita il proprio diritto di sciopero; l'impiego di interinali presso  aziende nele quali a partire dall'anno precedente l'eventuale richiesta per quella mansione si è provveduto a lincenziamenti, interruzioni di rapporto lavorativo  o riduzioni di orario con relativa integrazione salariale; per quelle aziende che non hanno dimostrato alla Direzione Provinciale del Lavoro di aver provveduto alla valutazione dei rischi, secondo le procedure previste dalla legge; per le mansioni che implicano sorveglianza medica e per ruoli particolarmte pericolosi per l'icolumità dell'individuo.